Agenzia delle Entrate - Risposta n. 148 del 20.07.2026: Tassazione del soggetto non residente percettore di interessi derivanti da buoni postali
Con la Risposta n. 148 del 20 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della tassazione dei redditi di capitale derivanti da buoni postali, richiamando un precedente chiarimento in materia e riepilogando i requisiti necessari affinché il soggetto percettore non residente degli interessi possa beneficiare del relativo regime di esenzione
Se i buoni sono depositati presso Poste italiane (articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 511/1998) e la residenza estera è documentalmente attestata, la permanenza in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (white list) durante il tutto periodo di possesso dei titoli esclude l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Questo è il principio espresso nella risposta in oggetto.
Quanto agli adempimenti, Poste italiane deve acquisire l’attestazione rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato di residenza oppure, in alternativa, l’autocertificazione prevista dal decreto ministeriale 12 dicembre 2001. Come chiarito dalla risposta a interpello n. 647/2001, la documentazione può essere presentata anche al momento del pagamento, purché attesti che le condizioni richieste per l’esenzione non siano mutate durante l’intero periodo di possesso dei buoni. Se ci sono stati cambi di residenza, l’attestazione deve riguardare ciascuno degli Stati esteri interessati

