Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”): rimborso IRAP sui dividendi percepiti da intermediati finanziari italiani

Con la sentenza nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24 del 1° agosto 2025, la CGUE ha stabilito che l’IRAP imposta sui dividendi ricevuti dagli intermediari finanziari italiani, in qualità di società madri ai sensi della Direttiva Madre-Figlia, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri viola la Direttiva Madre-Figlia e deve quindi essere rimborsata

Più in dettaglio, viene dichiarata incompatibile con la Direttiva madre-figlia l’assoggettamento ad IRAP del 50% dei dividendi che banche e altri intermediari finanziari italiani ricevano in qualità di società madri da società figlie residenti in altri Stati UE in quanto si pone in contrasto con il divieto di sottoporre ad imposizione i dividendi per una percentuale superiore al 5% del loro importo sancito dall’art. 4 della predetta Direttiva, estendendosi tale divieto a qualsiasi imposta e quindi anche ad imposte diverse dalle imposte sui redditi, come l'IRAP