Agenzia delle Entrate - IRAP su dividendi infra-UE o SEE: pubblicazione nuova FAQ Agenzia delle Entrate sulla decorrenza dei requisiti (an del rimborso)
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ in oggetto fornendo un importante chiarimento in merito alla decorrenza dei requisiti sostanziali che fondano il diritto al rimborso (“an” del rimborso)
D: Le istruzioni al modello contengono il riferimento alla data della delibera di distribuzione quale momento di verifica dei requisiti: tale riferimento non sembra allineato con il vigente assetto normativo, atteso che analogo riferimento è stato eliminato dall’articolo 27‑bis del d.P.R. n. 600 del 1973 già con la legge n. 28 del 1999, in conformità alla giurisprudenza unionale. Viene, pertanto, chiesta conferma che il requisito della detenzione ininterrotta per almeno un anno possa perfezionarsi anche successivamente alla delibera, ovverosia alla data di distribuzione degli utili.
R: L’articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione, in quanto esclusi nella misura del 95 per cento del relativo ammontare, ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
La disposizione si applica al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 27-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Le Istruzioni al “Modello per l’istanza di rimborso/compensazione IRAP per dividendi infra-UE o SEE” chiariscono che i predetti requisiti (ivi compreso quello relativo alla detenzione ininterrotta della partecipazione per almeno un anno) devono sussistere “alla data di approvazione della delibera di distribuzione dei dividendi”.
Al riguardo, si precisa che la verifica deve essere effettuata alla data di incasso dei dividendi, purché questa avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è deliberata la relativa distribuzione. Ciò in quanto tali componenti rilevano ai fini della base imponibile IRAP secondo il principio di competenza

