Agenzia delle Entrate. Risposta n. 43 del 2026: esclusione obbligo comunicazione rapporti finanziari per una SIM
Con la Risposta n. 43 del 2026 l'Agenzia chiarisce che la SIM che non detiene strumenti finanziari o liquidità dei clienti e svolge solo servizi consulenziali non è tenuta a segnalare i conti all'AT ne agli obblighi di monitoraggio fiscale, Fatca e Crs
Nel dettaglio, la società di intermediazione finanziaria (SIM) chiede se è soggetta agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari (articolo 7, comma 6, Dpr n. 605/1973 e articolo 11, Dl n. 201/2011), a quelli sul monitoraggio fiscale (articolo 1 del Dl n. 167/1990), agli obblighi di segnalazione Fatca (Accordo intergovernativo Italia-Usa del 10 gennaio 2014 e dm 6 agosto 2015) e a quelli di segnalazione Crs relativi allo scambio di informazioni tra Paesi aderenti (Direttiva 2014/107/UE, legge n. 95/2015 e dm 28 dicembre 2015).
Secondo l’Agenzia se la SIM non detiene strumenti finanziari o liquidità dei clienti e non si occupi della loro movimentazione, ma effettua semplicemente attività di consulenza in materia di investimenti, non è soggetta agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, di monitoraggio fiscale, né di segnalazione Fatca e Crs

