Gazzetta ufficiale. Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95: novità su cripto-attività, start-up e antiriciclaggio
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 149 del 30 giugno 2025, il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (anche noto come DL Economia).
Il DL Economia contiene diverse misure fiscali di interesse per imprese, banche e intermediari, fra cui:
Misure urgenti per l’adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività, di cui al Regolamento MICAR (art. 10):
- il termine per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte dei soggetti già operativi in Italia, in origine fissato al 30 giugno 2025, viene prorogato al 30 dicembre 2025; conseguentemente, il termine entro cui tali soggetti possono continuare ad operare in via transitoria senza tale autorizzazione, è a sua volta prorogato al 30 giugno 2026 (dal 30 dicembre 2025);
- le società appartenenti a uno stesso gruppo che abbiano presentato istanza di autorizzazione in Italia o in un altro Stato UE entro il 30 dicembre 2025, possono continuare a prestare servizi sull’uso di valute virtuali o wallet fino al rilascio dell’autorizzazione, ma non oltre la data del 30 giugno 2026
Misure urgenti in materia di antiriciclaggio (art. 11):
- viene integrato il D. Lgs. 109/2007, per cui il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) sarà il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti previsti all’art. 4 del codice del Terzo settore, di cui al D. Lgs. 117/2017, e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti gli stessi enti;
- viene integrato il D. Lgs. 231/2007, con l’inclusione del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa tra i rischi da monitorare: è previsto che il CSF dovrà svolgere un’analisi triennale di tale rischio, condividendone i risultati con tutti i soggetti tenuti a svolgere i dovuti controlli;
- viene estesa la definizione di “Paesi terzi ad alto rischio”, per cui non saranno più solo quelli individuati dall’UE, ma potranno essere designati anche dal MEF, con Decreto.
Disposizioni urgenti in materia di start-up (art. 18):
- all’art. 33 L. 193/2024 viene chiarita la definizione di “investimenti qualificati“, ovvero gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati;
- viene introdotta una soglia minima di investimenti per il 2026, almeno pari al 3% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente;
- vengono uniformati (all’art. 1, c. 213, della L. 145/2018) i requisiti per le PMI beneficiarie, a quelli previsti dall’art. 21, par. 3, lett. a), b) e c), del Regolamento (UE) 651/2014 (relativo alle categorie di aiuti degli Stati membri compatibili con il mercato interno UE);
- viene specificato che gli investimenti devono essere effettuati tramite i Fondi per il Venture Capital (integrando l’art. 1, c. 89, lett. b-ter), L. 232/2016)
Fonte: dirittobancario.it