Agenzia delle Entrate. Circolare n. 7/E del 4.6.2025: chiarimenti su imposta di bollo su comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Con circolare n. 7/E del 4 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 in materia di applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita disciplinate dall’art. 13, co. 2-ter, del Dpr n. 642/1972
I commi 87 e 88 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, in particolare, hanno modificato le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazioni sulle comunicazioni alla clientela.
La novità riguarda le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di OICR o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento - polizze unit linked e index linked - (ramo III) e delle operazioni di capitalizzazione (ramo V) di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice delle assicurazioni private. In relazione a tali polizze, l’impresa di assicurazione versa un’imposta di bollo pari al 2 per mille annuo sulle “comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, (…). Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso”.
Da quest’anno, come prevede il comma 87, le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di corrispondere l’imposta annualmente, invece che al riscatto o rimborso della polizza. La circolare chiarisce che, ai sensi della nuova disposizione, il versamento deve avvenire in modalità virtuale mediante il modello F24, e ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del Dpr n. 642/1972 (cfr articolo 4 del Dm 24 maggio 2012).
Il documento di prassi ammette, inoltre, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta, l’utilizzo in compensazione di crediti relativi ad altri tributi (compensazione orizzontale). Eventuali eccedenze di imposta, invece, non possono essere portate in compensazione nel modello F24 con debiti relativi ad altri tributi. La riforma investe anche l’imposta calcolata e accantonata per ciascun anno fino al 2024 per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025. Il comma 88, infatti, stabilisce rate e scadenze per il versamento a partire dal 30 giugno 2025.
La circolare chiarisce l’ambito di applicazione delle novità normative con riferimento alle polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato. Infatti, qualora le polizze siano emesse da imprese di assicurazioni estere non bi-optate e siano oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l’imposta di bollo in commento continua a essere corrisposta, dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente, con le modalità previste dalla disciplina previgente (articolo 3, comma 7, Dm 24 maggio 2012).
Chiarito, inoltre, il rapporto tra l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie oggetto di emersione (scudo fiscale) e le nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo. In particolare, l’imposta di bollo speciale annuale relativa alle annualità precedenti al 2025 potrà essere scomputata dall’imposta di bollo accantonata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, versando l’eventuale eccedenza con le rate e le scadenze previste dal citato comma 88.
Dal 2025 l’imposta di bollo speciale annuale dovrà essere determinata al netto dell’imposta di bollo sulle comunicazioni dovuta annualmente ai sensi del comma 87.