Consob - Orientamenti EBA/ESMA/EIOPA sui modelli per le spiegazioni e i pareri legali nonché sul test standardizzato per le cripto-attività, ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, del Regolamento 2023/1114
Con Avviso del 9 maggio 2025, la Consob ha informato di aver comunicato all'ESMA di conformarsi agli Orientamenti EBA/ESMA/EIOPA sui modelli per le spiegazioni e i pareri legali nonché sul test standardizzato per le cripto-attività, ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, del Regolamento 2023/1114..
Tali Orientamenti stabiliscono: i) il contenuto e la forma della spiegazione e del parere giuridico di cui, rispettivamente, all’art. 8(4) e all’art.17(1) lettera b), punto ii) e all’articolo 18(2), lettera e) del suddetto regolamento; ii) un approccio comune per la classificazione delle cripto-attività a norma di tale regolamento.
Gli Orientamenti si applicano alle autorità competenti, quali definite dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 35), lettera a) del Regolamento (UE) 2023/1114 nonché ai seguenti soggetti: (i) gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione per una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività (ART) o da un token di moneta elettronica (EMT), che sono tenuti a notificare il White Paper sulle cripto-attività all’autorità competente, corredato di una spiegazione che descriva i motivi per cui la cripto-attività non dovrebbe essere considerata esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento, o classificata come un ART o un EMT ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento; (ii) gli enti creditizi che intendono offrire al pubblico o chiedere l’ammissione alla negoziazione di un ART e che sono tenuti a fornire all’autorità competente un parere giuridico sulla qualificazione della cripto-attività ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2023/1114; e (iii) le persone giuridiche o altre imprese che non sono enti creditizi che intendono offrire al pubblico o chiedere l’ammissione alla negoziazione di un ART e che sono tenute a fornire all’autorità competente un parere giuridico sulla qualificazione della cripto-attività a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114