Agenzia delle Entrate. Anagrafe tributaria. Provvedimento del 28.10.2024: disposizioni concernenti la comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari
Si rende nota la Pubblicazione del Provvedimento del 28.10.2024 dell'Agenzia delle Entrate recante "Disposizioni concernenti le comunicazioni dei dati all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (e relativi allegati)
Si ricorda che la bozza di provvedimento è stata inviata con comunicazione AMF n. 65/2024 al fine di permettere agli intermediari associati di iniziare le attività di modifica delle procedure ivi previste.
Gli operatori finanziari tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria le informazioni sui rapporti intrattenuti con i propri clienti, da quest’anno trasmettono anche il valore, rilevato alla fine del periodo a cui si riferisce la comunicazione, dei titoli di Stato intestati alle persone fisiche. Con riferimento ai dati relativi all’anno 2023, il termine per la comunicazione delle informazioni è il 31 dicembre 2024.
Tale obbligo è stato previsto dall'art. 1, comma 183, legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) che ha escluso dal patrimonio mobiliare ai fini ISEE del nucleo familiare, “fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. Un intervento mirato, inoltre, a migliorare la qualità delle informazioni contenute nella banca dati tributaria e a semplificare la compilazione, da parte dei cittadini, della dichiarazione sostitutiva (Dsu), utile per la predisposizione dell’Isee.
La comunicazione dei dati riferiti al 2023, effettuata con le modalità previste dagli allegati 1 e 2 al provvedimento, è consentita solamente con invio straordinario (aggiornamento o sostituzione), essendo decorso il periodo di consolidamento, fissato dal punto 3.1 del provvedimento del 23 maggio 2022.