Obblighi di comunicazione nei confronti della CONSOB
(Transaction Reporting)
(Transaction Reporting)
L’art. 23 del Regolamento Mercati della Consob, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 25 della Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e degli artt. 9-16 del Regolamento della Commissione Europea 1287/2006/CE, prevede che le imprese di investimento che effettuano operazioni su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato comunichino i dettagli di tali operazioni all’Autorità competente il più rapidamente possibile e, al più tardi, entro la fine del giorno lavorativo successivo alla conclusione del contratto.
L’obbligo si applica a tutte le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato dello Spazio Economico Europeo, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano state effettuate su un mercato regolamentato. Avvalendosi peraltro della facoltà concessa dall’art. 25, paragrafo 5, della MiFID, la Consob ha esentato le imprese di investimento dagli obblighi di cui sopra in relazione alle operazioni da questi eseguite su un mercato regolamentato italiano.
Gli obblighi di transaction reporting possono essere assolti, oltre che direttamente dal soggetto abilitato o da un terzo che agisce per suo conto ovvero, ancora, dal mercato regolamentato o dal sistema multilaterale di negoziazione i cui sistemi sono stati utilizzati per concludere l’operazione, anche da un “canale di comunicazione” approvato dalla Consob.
ASSOSIM figura nell’elenco di tali canali di comunicazione, avendo la Consob verificato in capo ad essa la sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti per svolgere tale funzione, di cui alla Comunicazione DME/7047271 del 24 maggio 2007.