Global minimum tax: dall’Ocse il pacchetto Side-by-Side
Il 5 gennaio 2026 l’Inclusive Framework dell’OCSE ha pubblicato il documento “Side-by-Side Package”, un pacchetto di misure atteso che aggiorna e semplifica l’applicazione della Global Minimum Tax (Pillar Two / GloBE rules), garantendo maggiore certezza fiscale ai gruppi multinazionali, riducendo oneri amministrativi e tutelando gli incentivi fiscali legati a investimenti reali, senza compromettere gli obiettivi di base della tassa minima globale del 15%
Il pacchetto si articola in quattro elementi principali, finalizzati a un bilanciamento tra la riscossione dell’imposta e la riduzione degli oneri amministrativi, unitamente alla tutela degli incentivi fiscali legittimi, ossia correlati a investimenti reali.
Ecco un'analisi dettagliata delle principali novità introdotte.
Nuove semplificazioni e safe harbour
Il documento introduce misure per ridurre la complessità del calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva (Etr):
- Simplified Etr safe harbour – viene istituito, a partire dall’esercizio 2027 ovvero dal 2026 in determinate circostanze, un “porto sicuro” (permanente) basato su un calcolo semplificato dell'Etr. Questo permetterà ai gruppi multinazionali di dimostrare la compliance rispetto alla Gmt senza dover eseguire il calcolo with the full GloBe rules in giurisdizioni a bassa rischiosità
- estensione del transitional CbCr safe harbour – si tratta di una misura molto attesa dai gruppi multinazionali, che consiste nell’estensione di un anno (2027) del safe harbour transitorio basato sulla rendicontazione Paese per Paese (CbCr). In questo modo si concede alle imprese ulteriore tempo per adattare i propri sistemi contabili alle regole GloBe. L’aliquota minima applicabile è quella del 17%.
Tutela degli incentivi fiscali basati sulla sostanza
Il pacchetto introduce il substance-based tax incentives safe harbour, misura cruciale per le giurisdizioni che utilizzano crediti d’imposta e altri incentivi fiscali per attrarre investimenti reali. Gli incentivi fiscali qualificati nella pertinente giurisdizione potranno essere trattati in aggiunta alle imposte coperte (covered taxes); tuttavia l'importo dell'adeguamento per gli incentivi fiscali qualificati è soggetto al limite basato sulla sostanza (cosiddetto “substance cup”) nella pertinente giurisdizione, in tal modo si garantisce che le agevolazioni in parola non abbattano l’aliquota di imposizione effettiva al di sotto del livello minimo in modo artificiale. Esistono due metodi per il calcolo del substance cap a livello di giurisdizione.
Il primo metodo prende come “cap” il maggiore tra il valore del 5,5% dei costi del personale o delle quote di ammortamento riferite agli eligible tangible assets (immobilizzazioni materiali ammissibili). L’utilizzo dell’ammortamento, in luogo del valore contabile, è volto a garantire nel tempo una misura della sostanza più stabile e coerente, riducendo la volatilità del substance cap. In alternativa a tale metodo, il gruppo potrebbe esercitare un’opzione quinquennale per l’adozione del secondo metodo, consistente nell’applicazione di una percentuale dell’1% al valore netto contabile degli eligible tangible assets, con esclusione dei terreni e degli altri beni non ammortizzabili. Esso è concepito per fornire una misura adeguata della sostanza in relazione a incentivi concessi in funzione dell’investimento iniziale in capitale relativo a un asset, in quanto tende a riconoscere un beneficio maggiore nei primi anni di vita dell’asset – fase in cui il valore contabile è generalmente più elevato – assicurando così un migliore allineamento con gli esercizi fiscali nei quali il beneficio dell’incentivo fiscale viene effettivamente fruito.
Il sistema "Side-by-Side"
Il cuore del pacchetto è il Side-by-Side system, che si applica ai gruppi con capogruppo (ultimate parent entity) in giurisdizioni con un regime fiscale reputato “idoneo” dall’inclusive framework. Questo sistema, al ricorrere di determinate condizioni prevede:
- Side-by-Side (SbS) safe harbour – esenta i gruppi che ricadono nell’ambito di applicazione del “porto sicuro” dalla income inclusion rule (Iir) e della undertaxed profits rule (Utpr).
- Upe safe harbour esenta la giurisdizione della capogruppo dall'applicazione della Utpr.
Su richiesta di una giurisdizione membro, l’Inclusive Framework procederà alla valutazione dei regimi fiscali preesistenti applicabili in tale giurisdizione, verificandone la conformità ai criteri di ammissibilità previsti per essere considerati qualificati al fine dell’applicabilità del “porto sicuro” in commento, entro la fine del primo semestre del 2026. L’Inclusive Framework valuterà altresì, su richiesta di ulteriori giurisdizioni partecipanti, l’idoneità delle stesse a qualificarsi come qualified Side-by-Side (SbS) jurisdiction nel corso del 2027 o del 2028. Al riguardo si osserva che il sistema Side-by-Side lascia inalterata l'applicazione delle imposte minime nazionali/equivalenti (Qualified domestic minimum top-up tax o Qdmtt) che continueranno ad avere la priorità.
Processo di “stocktake”
Per garantire equità e trasparenza, il pacchetto include un processo di stocktake, ovvero un sistema monitoraggio continuo avente lo scopo di assicurare che venga mantenuto un level playing field (parità di condizioni) per tutti i membri dell'Inclusive framework, prevenendo distorsioni competitive. A sostegno di tale impegno, il Quadro inclusivo effettuerà una valutazione secondo un processo oggettivo basato su prove concrete che sarà concluso entro il 2029.
Il pacchetto, nella sua interezza, rappresenta un passo avanti verso la stabilizzazione della Global minimum tax. L'introduzione di semplificazioni per il calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva e la “protezione” degli incentivi basati sulla sostanza offrono maggiore certezza agli investitori, mentre l'estensione del CbCr safe harbour fornisce un respiro necessario per la compliance operativa.
Fonte: Fiscooggi

