Agenzia delle Entrate. Risposta n. 206 del 2025: nessuna sospensione della convezione Italia-Russia in tema tassazione convenzionale di dividendi

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 206 del 7 agosto 2025, ha reso noto che trova applicazione l’aliquota ridotta al 5%, in luogo di quella ordinaria del 26%, sui dividendi che una società con residenza fiscale in Italia intende distribuire al socio unico residente in Russia

Nel caso di specie, la società istante ha chiesto un chiarimento circa l'aliquota della ritenuta da applicare ai dividendi: quella ordinaria del 26% (di cui all'art. 27 c. 3 DPR 600/73) oppure quella convenzionale del 5% (se ricorrono i presupposti per la sua applicazione in base all'art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con il Governo della Federazione Russa).

L'Agenzia delle Entrate ha concluso che la ritenuta da applicare ai dividendi che devono essere corrisposti dalla società residente in Italia a quella residente nella Federazione russa è quella convenzionale del 5%, in quanto la Federazione russa non ha sospeso l'art. 24 sull'eliminazione delle doppie imposizioni. Inoltre, non è mai stata avviata la procedura di denuncia del Trattato che la Convenzione stessa prevede ai fini della cessazione dei suoi effetti