Corte giustizia tributaria Lombardia: La fiduciaria non applica la ritenuta se il risparmio non è amministrato

Con la sentenza n. 3356/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia afferma che il ruolo di sostituto di imposta, quale soggetto tenuto all’applicazione delle ritenute d’imposta, non può essere esteso in via automatica alla società fiduciaria in forza del solo mandato fiduciario con i propri fiducianti, bensì è necessario che, nell’instaurazione del rapporto fiduciario, i fiducianti stessi optino anche per il regime del “risparmio amministrato” di cui all’art. 6 del Dlgs 461 del 1997

 

Allegati:

- Sentenza_V70_3356_2024.pdf