Agenzia delle Entrate. Risposta n. 20 del 2025: Imposta di bollo per comunicazioni periodiche di prodotti finanziari
Con la risposta n. 20 del 4 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il rapporto relativo ai prodotti finanziari tra un soggetto gestore e una società che non è riconducibile tra i soggetti esclusi dalla definizione di cliente, per le comunicazioni relative alle quote del fondo si applica l'imposta di bollo del 2 per mille di cui all'art. 13, c. 2-ter del DPR 642 del 1972.
Il rapporto relativo ai prodotti finanziari in esame si pone, pertanto, tra un soggetto gestore (Istante) e una società (Société 2) che non è riconducibile tra i soggetti esclusi dalla definizione di cliente sopra esposta, ai fini del regime impositivo in parola. Detta società, infatti, come rappresentato dall'Istante, è una Société à responsabilité limitée secondo il diritto Lussemburghese, che non costituisce un OICR secondo la definizione contenuta nel TUF. Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia conclude che deve ritenersi che per le comunicazioni relative alle quote del Fondo inviate a Société 2, torni applicabile il regime impositivo, ai fini dell'imposta di bollo, di cui al citato articolo 13, comma 2-ter.