Agenzia delle Entrate. Circolare n. 7/E del 21.03.2024: abrogazione esonero ritenuta applicabile alle provvigioni corrisposte ad agenti e mediatori di assicurazione
Con la circolare n. 7/E del 21 marzo 2024, l’Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni operative agli uffici sulle modalità di applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione, che sono tenuti ad applicarla dal prossimo 1° aprile 2024.
L’Amministrazione specifica che la ritenuta d’acconto va operata all’atto del pagamento della provvigione, rilevando a tal fine i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024 (i.e. segue il criterio di cassa).
Più in dettaglio, l’art. 1, co. 89, della L. 213/2023 (“Legge di bilancio 2024”) ha previsto che dal 1° aprile 2024 saranno soggette a ritenuta anche le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
La Risoluzione n. 7/E del 2013 dell’Agenzia delle entrate aveva esteso l’esonero da ritenuta anche alle provvigioni che le assicurazioni pagano a banche e intermediari finanziari per collocare prodotti assicurativi (c.d. “bancassicurazione”). Secondo la circolare in oggetto, venendo meno il regime di esonero, la ritenuta si applicherà, per identità di ratio legis e per parità di trattamento degli operatori, anche a quest’ultima fattispecie (provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del Registro Unico degli Intermediari – RUI, nell’ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione).
Infine l'Agenzia precisa che, ai fini IVA, tale abrogazione di esonero non ha riflessi sui profili attinenti agli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa IVA. Le prestazioni di servizio rese alle imprese assicurative dagli anzidetti intermediari nell’ambito dei rapporti di agenzia e mediazione, infatti, fruiscono del regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, primo co.1, n. 9), del DPR IVA. Con riferimento ai soggetti che effettuano le predette operazioni, l’articolo 22, co. 1, n. 6), del medesimo DPR prevede l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura, salvo che il committente e/o cliente privato ne faccia esplicita richiesta non oltre il momento di effettuazione della prestazione di servizi.