MEF. Risposta al question time n. 5-02060 del 27/02/2024: il regime di esenzione degli utili percepiti da OICR esteri prescinde dalla data di istituzione del fondo

Il MEF, in risposta al question time in commissione VI Finanze n.5-02060 del 27 febbraio u.s. chiarisce che il regime di esenzione dei dividendi corrisposti a fondi comuni d’investimento istituiti nella Ue o nello spazio economico europeo (See), con gestore vigilato, riguarda gli utili percepiti dal 1° gennaio 2021, come indicato nel comma 632 dell’articolo 1 della legge 178/2020 (L. bilancio 2021).

 

 

Come ricordato dall’ufficio legislativo Finanze nella risposta, l’esenzione nasce dall’esigenza di superare le differenze previgenti tra il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli Oicr italiani e quello riservato ai dividendi percepiti dagli Oicr Ue (o See), tenuto conto che la commissione europea (Eu Pilot 8105/15/Taxu) ha considerato tale divergenza contraria ai principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento nella Ue e nello See (articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento della Ue).

Infatti, prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2021, in generale, gli OICR di diritto estero subivano sugli utili da partecipazione, distribuiti da emittenti italiani, la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto, in caso di azioni o di altri strumenti finanziari equiparati immessi in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

Ciò premesso, si evidenzia che la tassazione dei proventi di natura finanziaria ai fini delle imposte sui redditi è effettuata sulla base del principio di cassa e detto principio regola anche il regime di esenzione in argomento che riguarda gli utili e i dividendi percepiti, a decorrere dal 1° gennaio 2021 dagli OICR UE, come espressamente indicato nel comma 632 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021.

Pertanto, il regime di esenzione – introdotto nell’articolo 27, co. 3 del Dpr 600/73  dalla citata legge di bilancio 2021 – prescinde, oltre che dal periodo di formazione degli utili o dalla relativa delibera di distribuzione, anche dalla data di istituzione dei fondi.

Sono quindi stati fugati i dubbi sollevati dagli interroganti, secondo i quali la formulazione della norma sarebbe apparsa di incerta applicazione al punto da richiedere “misure, anche di carattere normativo volte a prevedere un esplicito riferimento temporale correlato all’istituzione dei fondi d’investimento per circoscrivere l’ambito applicativo dell’esenzione introdotta”.