Trasparenza Post-Negoziazione per i soggetti abilitati
(Post-Trade Transparency)
(Post-Trade Transparency)
Gli obblighi di trasparenza post-negoziazione dei prezzi delle operazioni eseguite da un soggetto abilitato al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione sono disciplinati dalle disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del citato Regolamento Mercati della Consob, adottate al fine di recepire nell’ordinamento italiano le disposizioni di cui all’art. 28 della MiFID e delle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento della Commissione 1287/2006/CE.
Avvalendosi della facoltà concessa agli Stati Membri dal Considerando 46 della MiFID, la Consob ha esteso l’ambito di applicazione del regime di trasparenza di cui sopra, al fine di ricomprendervi, oltre alle operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse a quotazione su un mercato regolamentato, anche le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi, indipendentemente dal fatto che siano quotati in un mercato regolamentato.
Per quanto riguarda le transazioni aventi ad oggetto azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati, l’art. 29. Paragrafo 5, del Regolamento della Commissione 1287/2006/CE prevede che il rispetto dei nuovi obblighi di trasparenza sia assicurato entro la seguente tempistica:
Per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati, bisogna distinguere tra:
Come prescritto dal Regolamento Mercati della Consob, le informazioni di cui sopra devono essere pubblicate a condizioni commerciali ragionevoli e in modo da essere facilmente accessibili agli investitori. Nella bozza di Comunicazione pubblicata dalla Consob lo scorso 7 novembre in consultazione pubblica, è inoltre stabilito, conformemente a quanto previsto dal CESR nel documento CESR/07-043 del febbraio 2007 (punto 3.3), che tale pubblicazione avvenga in formato tale da consentire l’estrazione e il consolidamento in tempo reale delle informazioni stesse in formato elettronico.
Al fine di ottemperare agli obblighi di cui sopra, l’intermediario potrà avvalersi: